Art. 2.
(Finalità).

      1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a prevenire e a curare le malattie di cui all'articolo 1.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative dirette a

 

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fronteggiare le malattie dell'anoressia e della bulimia.
      3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi in ordine alle malattie di cui all'articolo 1:

          a) effettuare la diagnosi precoce;

          b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti;

          c) effettuare la prevenzione delle complicanze;

          d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

          e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;

          f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;

          g) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.