1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a prevenire e a curare le malattie di cui all'articolo 1.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative dirette a
a) effettuare la diagnosi precoce;
b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti;
c) effettuare la prevenzione delle complicanze;
d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;
f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;
g) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.